Deliberazione Giunta Regionale 15 giugno 2006, n. 8/2744

Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati


LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale» che, all’art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di bonifica, messa in sicurezza operativa o messa in sicurezza permanente deve indicare, tra l’altro, l’entità delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi;

Visto l’allegato A1 della d.g.r. 4 febbraio 2000 n. 6/48055 «Integrazione alla d.g.r. 24 settembre 1999 n. 45274 avente per oggetto: “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento c/o recupero di rifiuti - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85, 54470/85, 24447/87, 23701/92, 42335/99”, relativamente alle discariche dei rifiuti ed alla determinazione della garanzia finanziaria di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 22/975»;

Vista la d.g.r. 19 novembre 2004 n. 7/19461 «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»;

Rilevato che con predetta la d.g.r. n. 19461/04 sono state sostituite tutte le precedenti deliberazioni nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01, ad eccezione di quanto disposto relativamente alle garanzie da prestarsi relativamente all’esecuzione degli interventi di bonifica dei siti contaminati, sino all’adozione di uno specifico provvedimento;

Preso atto che la Regione Lombardia ha partecipato a diversi incontri con le altre amministrazioni regionali per l’elaborazione di un modello condiviso delle condizioni contrattuali per la costituzione di fideiussioni bancarie o polizze assicurative a garanzia degli obblighi derivanti dall’esecuzione di interventi di bonifica/messa in sicurezza di siti inquinati, che è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 24 settembre 2005;

Ritenuto pertanto di approvare il predetto modello, aggiornandolo in base ai disposti normativi dettati dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e di disporre che le fideiussioni bancarie e le polizze assicurative da presentarsi a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati dovranno essere predisposte secondo lo schema allegato;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare l’allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto: «Schema di polizza bancaria o fideiussione assicurativa da prestarsi a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati»;
2. di abrogare le precedenti deliberazioni 24 settembre 1999 n. 45274, 4 febbraio 2000 n. 48055 e 2 agosto 2001 n. 5964;
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

ALLEGATO A - Schema di polizza bancaria o fideiussione assicurativa da prestarsi a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati

PREMESSO CHE:

1. la Società ................................................................................. domiciliata in ....................................................... c.f. .......................................... /p. IVA ..........................................., in seguito denominata contraente, è stata autorizzata con provvedimento n. ............................. del (Comune/Provincia/Regione/Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio) ........................ ad eseguire l’intervento di ............................................................... del sito ubicato in località ............................................... del/i Comune/i di ........................................................., ai sensi del ................................... (citare il riferimento normativo ai sensi del quale il soggetto è stato autorizzato all’esecuzione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza);
2. il Contraente a garanzia dell’adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione di cui al punto 1), è tenuto a prestare una garanzia di € ............. pari al ........ % del costo stimato dell’intervento, da rivalutarsi annualmente secondo l’indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3. la suddetta garanzia può essere prestata in conformità a quanto previsto alle lettere b) e c) art. 1 della legge 348 del 10 giugno 1982, e successive modifiche e integrazioni, mediante fidejussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all’Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
4. è denominato Ente garantito ................................................;

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1 - Costituzione delle garanzia
La sottoscritta
Azienda di Credito ......................................................................, di seguito denominata Società , iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n. ............. in persona del proprio rappresentante legale pro-tempore Sig. .....................................................
oppure
Società di Assicurazione .............................................................. autorizzata con provvedimento n........... del ..............................., al rilascio di cauzioni con polizze assicurative/fideiussioni bancarie a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in Comune di ......................., via ................. (cod. fiscale: ................. /partita IVA ................. ), con la presente fideiussione/polizza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce fideiussore del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal contratto - a favore dell’Ente garantito fino a concorrenza massima di € ............................., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall’esecuzione dell’intervento autorizzato.

Art. 2 - Delimitazione della garanzia
La presente garanzia riguarda l’inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui alle premesse, verificatosi nel periodo di vigenza della polizza.
La Società fino a concorrenza dell’ammontare della cauzione, rivalutato annualmente come previsto al punto 2) delle premesse, e non oltre l’importo massimo indicato, si costituisce Fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all’Ente garantito.
La Società si impegna a non apportare modificazione alcuna al contenuto della presente fideiussione/polizza senza preventiva comunicazione all’Ente garantito al quale sarà pertanto notificata ogni variazione.

Art. 3 - Calcolo del premio
Il premio per il periodo di durata indicato nella fideiussione/polizza, è dovuto in via anticipata ed in un’unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l’estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4 - Escussione della garanzia
Il pagamento, nei limiti dell’importo garantito dalla fideiussione/polizza, sarà eseguito, a semplice richiesta dell’Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, notificata come per legge.
Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.
Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, nonché ad eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 Codice Civile.

Art. 5 - Pagamento del premio ed altri oneri
Il mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi da parte del Contraente nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra quest’ultimo e la Società non potrà in nessun caso essere opposto all’ente garantito, né il relativo onere potrà essere posto a carico dell’ente medesimo.
Non potranno essere posti a carico dell’Ente garantito imposte, spese nonché ogni altro eventuale onere, relativo e conseguente alla fideiussione/polizza.
Nessuna eccezione potrà essere opposta all’Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 6 - Durata della garanzia
Il presente contratto ha la durata di ................... (anni, mesi), con efficacia a partire dalla data odierna e con validità sino allo svincolo definitivo da parte dell’Ente garantito, da attuarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 7, e in conformità a quanto previsto dal provvedimento che autorizza l’intervento di bonifica/messa in sicurezza.

Art. 7 - Svincolo della garanzia
Il Contraente, per essere liberato dagli obblighi della garanzia, deve consegnare alla Società copia del provvedimento amministrativo dell’ente garantito che dispone lo svincolo della garanzia stessa.

Art. 8 - Surrogazione
La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all’Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Società
Tutte le comunicazioni alla Società , dipendenti dalla fideiussione/polizza, dovranno essere notificate nelle forme di legge alla direzione generale.

Art. 11 - Foro competente
Il Foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l’Ente garantito, per qualsiasi controversia possa sorgere nei confronti di esso.

Il Contraente

.......................

 La Società

...................